L’articolo 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 sulle aggiudicazioni dei contratti nel “sopra-soglia”, presenta una fondamentale novità.

Mentre l’articolo 1 ( relativo al “sotto-soglia”) definisce esplicite deroghe al Codice dei Contratt, l’articolo 2 prefigura invece delle modalità di affidamento per il “sopra-soglia”, che le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare. Leggendo l’articolo si intuisce che, la scelta del legislatore per il sopra-soglia, preveda che gli affidamenti siano effettuati con procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, anche se con termini ridotti.

Il successivo comma 3 però, individua un’eccezione: ” Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.

Dunque, sulla base di quanto previsto al comma 1si giustifica il fatto che per la procedura negoziata sopra-soglia, siano state introdotte determinate e specifiche condizioni.

Di.Sa crede che poiché non è stata prevista alcuna deroga all’articolo 63 nel sopra-soglia, è possibile utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando solo se strettamente necessaria, ad esempio quando i termini, per ragioni di estrema urgenza, non possono essere rispettati.

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