Ammissione alla gara, termini per impugnare. Il termine di impugnazione di un provvedimento di ammissione ad una gara pubblica non può ritenersi decorrente dal momento in cui viene data lettura dei soggetti ammessi nella seduta pubblica; è irrilevante la mera presenza nella seduta pubblica del rappresentante del concorrente escluso. Lo ha affermato il consiglio di Stato sezione terza con la sentenza del 26 settembre 2019 n. 6459 che riforma una precedente pronuncia di primo grado nella quale era stato ritenuto che ricorresse la piena conoscenza dell’atto di ammissione alla gara del concorrente risultato escluso, fin dalla data della seduta di gara alla quale avevano partecipato i suoi delegati.

I giudici di palazzo Spada hanno chiarito innanzitutto che il nuovo testo dell’art. 29 del codice di appalti prevede espressamente non soltanto l’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di ammissione-esclusione delle concorrenti, ma anche quello di comunicazione di tale provvedimento ai concorrenti (secondo le modalità indicate dalla stessa norma). Fanno notare i giudici di appello che dalla norma con la precisazione che «il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione», deriva che il principio della piena conoscenza deve essere particolarmente rigoroso, non potendosi intendere per piena conoscenza la mera consapevolezza dell’avvenuta ammissione alla gara.

Infatti, si legge nella sentenza, è necessario che ricorra una situazione «equivalente» a quella derivante dal rispetto degli oneri previsti dall’art. 29 cit. che assicurano al concorrente la possibilità di conoscere gli atti di gara, e dunque le ragioni dell’ammissione. Da questa considerazione ne consegue che non può ritenersi sufficiente la mera presenza di un rappresentante del concorrente alla seduta in cui viene decretata l’ammissione di un altro concorrente, per far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara di quest’ultimo, in mancanza della specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva del contenuto della documentazione prodotta.

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