Asseverazioni per il Superbonus tutte le regole. Professionisti e tecnici abilitati dovranno prestare attenzione alla nuova disciplina e ai moduli inseriti nel DL rilancio. A Enea spettano i controlli sulla congruità delle spese.

Il Superbonus, ora che i decreti attuativi sono pubblicati ha inaugurato la nuova disciplina sulle asseverazioni, ovvero le dichiarazioni che devono essere sottoscritte dal tecnico abilitato per attestare che gli interventi rispondano ai requisiti tecnici fissati e che i costi siano congrui.Di fatto i professionisti tecnici sono chiamati ad assolvere un ruolo cruciale in termini di responsabilità asseverazioni.

Con i decreti Mise (Decreto requisiti tecnicidecreto Asseverazioni) viene stabilito che i professionisti che possono rilasciare le asseverazioni sui requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati e la corrispondente congruità delle spese sostenute, sono quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali.Sono esclusi dai professionisti che possono rilasciare asseverazioni i certificatori energetici, che pur rilasciando l’APE, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini o collegi professionali e non abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

L’ Ape è un documento prezioso per poter usufruire del superbonus 110%, perchè l’attestato (prodotto prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati) serve a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica ottenuto a seguito dei lavori incentivati (non meno di due classi energetiche o raggiungimento classe più alta).L’APE, infatti, deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I professionisti che possono rilasciare gli attestati sono gli ingegneri e gli architetti, a cui si aggiungono molti altri tecnici – tra cui geometri e periti – che possono essere abilitati a seguito di specifici corsi di formazione.

Tecnico abilitato, cosa deve fare?

Deve dichiarare il rispetto dei requisiti come indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come segnalano anche le schede tecniche fornite dai produttori e le fatture allegate.Dovrà inoltre dichiarare:
– di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale (per evitare eventuali contestazioni),
– che il massimale della polizza assicurativa (che sarà allegato all’asseverazione, che altrimenti sarà priva di valore), è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto.

Nei casi in cui l’asseverazione sia riferita a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal), quest’ultimo deve essere di almeno il 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati per il primo Sal e del 60% per il secondo.Tra l’asseverazione di stato avanzamento lavori e quella di chiusura degli stessi non possono passare più di 48 mesi.

Controlli di Enea

Saranno relativi alla congruità degli interventi rispetto ai costi specifici indicati nel testo del decreto.

Inoltre, saranno verificati rispetto a quanto scritto nel decreto:
– che il beneficiario rientri tra i soggetti ammessi;
– che l’edificio rientri tra le tipologie previste;
– la regolarità e la completezza dei dati della polizza assicurativa alla data di presentazione dell’asseverazione.

I controlli saranno eseguito anche a campione, nel limite minimo del 5% di quelle presentate su base annua.

Quali sanzioni per le irregolarità?

Il Mise potrà procedere con sanzioni amministrative tra 2 mila e 15 mila euro per ogni attestazione irregolare, procedendo anche nei confronti del tecnico che ha sottoscritto asseverazione falsa con la contestazione ai sensi della legge 689 del 1981.

L’elenco delle attestazioni infedeli dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle entrate per le attività che comportano la decadenza dal beneficio fiscale e l’eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso di reato, si procederà invece con sanzioni penali.

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