L’art. 89 del codice dei contratti pubblici disciplina l’istituto dell’avvalimento nelle procedure di gara, mediante il quale l’operatore economico privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), può utilizzare le capacità di altri soggetti al fine di partecipare alle procedure in questione.

Di.sa. ricorda che esiste una distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento tecnico o operativo.

L’avvalimento di garanzia ricorre nel caso in cui l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento; tale è l’avvalimento che ha ad oggetto i requisiti di carattere economico – finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico.

L’avvalimento tecnico od operativo ricorre nel caso in cui l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico – organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto; tale è l’avvalimento che ha ad oggetto i requisiti di capacità tecnico – professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale o di macchinari.

La validità del contratto di avvalimento va verificata alla luce di questa distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo.

Riguardo all’avvalimento di garanzia non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i beni patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell’ausiliaria, essendo sufficiente che essa si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza.

Diversamente, nell’avvalimento operativo è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.

 

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