In una gara per l’affidamento di un contratto misto (lavori e forniture), la stazione appaltante non può escludere l’utilizzo del cosiddetto subappalto qualificante. È quanto ha affermato l’Anac con la delibera del 27 maggio 2020, n. 462.
Diciamo che a differenza del subappalto ordinario o facoltativo dove l’operatore economico che partecipa alla gara possiede tutti i requisiti in proprio richiesti per l’esecuzione delle lavorazioni e ha inoltre, la scelta di affidare l’esecuzione di una parte a un’impresa terza, risponde a mere ragioni di opportunità o di convenienza economica,mentre in quello qualificante od obbligatorio, il concorrente fa affidamento sui requisiti in possesso di un’altra impresa ai fini della partecipazione alla gara dalla quale, in caso contrario, verrebbe escluso.
La giurisprudenza sottolineale forti analogie che intercorrono con l’avvalimento, trattandosi in entrambi i casi di strumenti di qualificazione ed è giunta, dunque, ad affermare l’obbligo del concorrente di indicare, già in fase di partecipazione, il nominativo del subappaltatore.
Di.Sa precisa che l’Autorità ha chiarito che, l’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto, deve possedere i criteri di qualificazione e capacità, stabiliti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto.