Il Consiglio di Stato, seppur già detto e ridetto, ribadisce che l’aggiudicazione ha la sua efficacia solo dopo aver esaminato i requisiti, quindi tale verifica può essere anche completata successivamente all’aggiudicazione.

Tale affermazione si evince dall’art.23 del disciplinare che riportiamo di seguito: ” l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione “.

Di.Sa afferma che la stazione appaltante non è obbligata dunque, ad effettuare le supervisioni stabilite dalla normativa di settore prima che venga aggiuducato il servizio.

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