Nella procedura negoziata la maggiore rapidità è dovuta al numero dei partecipanti, che è limitato. Il Consiglio di Stato ha stabilito l’esclusione dell’impresa da una procedura di gara che, anche se non invitata, ha comunque presentato un’offerta in una procedura negoziata.

L’art. 36 prevede che: “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore alle soglie di cui si parla, con specifica distinzione, all’articolo 35.

La procedura negoziata si distingue dalle procedure ordinarie di affidamento per il fatto che è l’amministrazione ad inizia il dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito a presentare la sua offerta e non, come accade normalmente, l’operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. Tale procedura, secondo il Consiglio di Stato, è ideata per svolgersi più rapidamente di una procedura ordinaria, e la sua rapidità deriva anche dal numero dei partecipanti che è limitato.

E’ previsto che la rotazione abbia ad oggetto “gli inviti e gli affidamenti” si vuole, cioè, che l’alternanza tra gli operatori economici avvenga già al momento della scelta di coloro i quali dovranno essere invitati a partecipare alla procedura di gara.

Rimane comunque valida la possibilità dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente

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