L’esclusione per grave illecito professionale, dovuto alla assenza di dichiarazione di una interdittiva della durata minima e risalente a diversi anni addietro, non annulla il provvedimento. Questo è quanto ha precisato l’ ANAC con la delibera del 9 giugno 2020 n. 464, nella quale viene preso in considerazione il tema delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell’illecito professionale, in merito all’esclusione dalla gara.

L’Anac con l’art. 80, comma 5, lett. c-bis, a seguito di un fatto verificatosi, precisa che l’esclusione per grave illecito «deve trovare applicazione secondo un criterio di interpretazione sistematica delle norme, e secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la partecipazione dei concorrenti alla procedura». Se così è, va considerato inoltre che «la mancata dichiarazione sul provvedimento interdittivo non avrebbe pregiudicato il corretto svolgimento della procedura, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall’Anac (linee guida n. 6, al punto 2.1.2.3) dove è indicato che l’ «omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione» deve tradursi in un comportamento tale da «ingenerare, nell’amministrazione, il convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio».

Di.Sa conclude che non può configurarsi l’esclusioneper grave illecito quando il provvedimento, oltre ad essere inefficace, risulta risalente ad anni prima,proprio perchè non si può giustificare alcuna esclusione.

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