Il Tar Campania evidenzia come l’assenza del progetto di riassorbimento del personale, previsto all’interno della Busta Tecnica, non sia suscettibile di soccorso istruttorio.

Questo quanto stabilito dal Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 31/10/2024, n. 5830, in riferimento ad un operatore economico partecipante ad una procedura di gara, che sostiene di avere reso tutte le informazioni che compongono il progetto di riassorbimento. Invece si è limitato a dichiarare, nella domanda di partecipazione, di assumere l’impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ma tali dichiarazioni non integrano la presentazione di un progetto indicante le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni, come, invece, richiesto.

L’art. 102 del codice dei contratti pubblici, specifica, al comma 2, che i concorrenti non possono limitarsi a rendere le dichiarazioni di cui al comma 1, ma devono indicare nell’offerta le modalità con le quali intendono assumere quegli impegni, di cui la stazione appaltante deve verificare l’attendibilità.

La ricorrente non ha adempiuto a tale onere e il Comune, in applicazione di quanto espressamente stabilito, peraltro, anche nel bando di gara, a pena di esclusione, ha correttamente ritenuto di non poter approvare la proposta di aggiudicazione.

Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis.

Di.sa. ribadisce, in conclusione, che non basta dichiarare di voler rispettare le clausole sociali, ma è necessario indicare le specifiche modalità con cui si intende rispettarle: modalità che fanno parte integrante dell’offerta, e sono destinate a diventare obbligazioni contrattuali. Da tanto consegue anche la inapplicabilità del soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per integrare il contenuto dell’offerta.

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