Se l’offerente, nella redazione dell’offerta economica, è incorso in un errore materiale, il responsabile unico della stazione appaltante può rettificare d’ufficio il valore solo se è chiara, immediatamente e senza alcuno sforzo interpretativo, la volontà negoziale di chi partecipa alla gara. Qualora la correzione richieda comunque un chiarimento da parte dell’appaltatore, la rettifica non è possibile stante il divieto di utilizzare il soccorso istruttorio per correggere l’offerta economica.

Il giudice in una sentenza, in relazione a queste problematiche, riconosce che gli errori materiali, finanche dell’offerta economica, possono essere rettificati d’ufficio ma solo qualora risultino riconoscibili ex ante. Ovvero, risultino evidenti e non esigano alcuno “sforzo” istruttorio/interpretativo da parte dei soggetti responsabili. Deve essere palese, in pratica,«sia il fatto che l’offerente è incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare». Una svista riconoscibile «da sola» – si legge in sentenza – non può «valere a rendere ammissibile l’offerta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l’istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all’impresa che la ha formulata».

Di.Sa afferma che questa prerogativa è assolutamente preclusa alla stazione appaltante che può attivare il soccorso istruttorio in relazione, soprattutto, alla documentazione amministrativa della gara ma non anche in relazione all’offerta e in particolare, si puntualizza, «non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta economica». In questo senso è coerente anche l’orientamento della giurisprudenza che afferma costantemente che l’errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d’ufficio senza ausili esterni.

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