Nel caso in cui vi è un malfunzionamento del sistema informatico, la stazione appaltante decide se differire i termini di gara, ma la proroga deve essere nei confronti della generalità degli operatori economici e non di colui che ha denunciato questo malfunzionamento. La sentenza del 22 luglio 2020 n. 657 ha dichiarato: si può prorogare (o sospendere) il termine di presentazione della documentazione di garanel momento in cui «si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento» a carico dei «mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’ articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione», che sia «tale da impedire la corretta presentazione delle offerte». Va chiarito che fino alla scadenza del termine prorogato,deve essere mantenuta la segretezza della offerte pervenute e che sia concesso agli operatori economici che hanno già inviato l’ offerta, di ritirarla ed nel caso anche di sostituirla.

Di.Sa chiarisce che il differimento però, non può essere attuato a favore di quell’ unico operatore economico che ha denunciato il disservizio ostativo verificatosi in fase di presentazione dell’ offerta perchè deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra tutti quei soggetti che vogliono partecipare alla procedura.

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