L’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto e a garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara.

Se quindi è legittima l’esclusione dell’operatore economico che non lo abbia effettuato, altrettanto però non si può dire nel caso in cui esso non sia stato svolto da parte di un’impresa già affidataria di un servizio analogo presso la stessa Stazione Appaltane e quindi perfettamente a conoscenza delle necessità sottese all’affidamento.

Questo è quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 dicembre 2024, n. 9783.

È stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, quindi incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali.

Di.sa. ribadisce che, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, è stato, quindi, ritenuto che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato quando venga imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, già quindi nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara.

Share This