Se una Stazione Appaltante in fase di gara non indica il CIG e gli operatori non possono effettuare il versamento del contributo ad ANAC, la procedura rimane comunque legittima, se l’omissione avviene in fase di scelta del contraente.

Lo ha confermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 956/2022, in seguito all’impugnazione del bando e dell’aggiudicazione relativi all’affidamento di un servizio, nel quale la stazione appaltante non avrebbe richiesto inizialmente il codice CIG, ma il CIG sarebbe stato tardivamente inserito dalla commissione di gara soltanto nella determina di assegnazione provvisoria del servizio.

Spiega il Consiglio che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto.

In questo caso il CIG è stato comunque acquisito, anche se in un momento successivo alla indizione della gara, per cui la procedura è legittima.

Inoltre in riferimento all’omesso pagamento del contributo ANAC conseguente alla omessa indicazione del CIG nel bando, esso non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, come ricorda la Corte di Giustizia UE.

Di.sa. ribadisce, in conclusione, che l’omessa indicazione del CIG in fase di scelta del contraente e il conseguente omesso pagamento del contributo ad ANAC non costituiscono motivi di esclusione né di illegittimità della procedura.

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