Niente par condicio tra appaltatori: chi svolge un lavoro per un privato, ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, fino alla data di sospensione degli stessi, mentre chi lo svolge per un ente pubblico non gode di questo beneficio. Se ci mettiamo dal punto di vista del committente, quello privato è tenuto a pagare mentre il pubblico no. Questo è quello stabilito dalla legge n. 27/20 di conversione del Cura Italia, la quale ha introdotto una disposizione in tema di appalti privati di favore per gli appaltatori.

E’ stato aggiunto all’art. 103 un nuovo comma 2-ter il quale stabilisce, che l’appaltatore ha diritto al saldo delle opere già eseguite: nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, per l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. Il committente è dunque tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale.

La disposizione si applica ai soli contratti «tra privati», con l’esclusione dei pubblici che allo stesso modo sono soggetti a sospensione dell’attività edilizia in quanto non rientranti tra i codici Ateco consentiti. Per gli appalti pubblici in corso di esecuzione, invece, l’art. 91, comma 2, del Cura Italia convertito è intervenuto sul codice degli appalti (art. 35, co. 18), estendendo l’erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, «anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice».

Di.Sa nota come è evidente il trattamento differenziato riservato alle due categorie di appaltatori, i cui lavori siano stati sospesi in via cautelativa: ai privati, fino alla data di sospensione dei lavori, il committente è tenuto a versare il corrispettivo maturato, mentre gli appaltatori di opere pubbliche sono esclusi dal beneficio.

 

Share This