Il nuovo regolamento appalti vede uno schema attuativo del codice dei contratti, il quale contiene 5 articoli dedicati alle acquisizioni nel sotto soglia comunitario. Norme, in sostanza, di attuazione della disposizione dell’articolo 36 la cui esplicitazione pratico/operativa, attualmente è rimessa alle linee guida Anac n. 4 (linee guida destinate a essere applicate fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento).

Le modalità di affidamento. L’ art. 7 si preoccupa di indicare al Rup gli elementi istruttori da utilizzare per operare l’affidamento diretto, per i lavori, previa valutazione di almento tre preventivi nel range di importo 40/150mila euro (lettera b), comma 2, articolo 36 del codice). La norma precisa che la richiesta di tre preventivi da comparare a cura del Rup deve essere effettuata in forma scritta, con modalità informale. Il responsabile del procedimento deve invitare, evidentemente, almeno tre imprese a presentare il preventivo.

Il numero dei preventivi. Il primo comma dell’articolo 7 chiarisce che il Rup può procedere all’affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto, fermo restando che, in ogni caso, è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori.

Di.Sa ritiene che, se la disposizione dovesse essere confermata è bene, a titolo prudenziale, che in relazione ad un certo tipo di appalti l’esperienza della commissione di gara non venga immediatamente abbandonata (si pensi, in particolare, all’aggiudicazione di appalti di servizi sociali).

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