Obbligo utilizzo MEPA: vale anche per servizi di ingegneria e architettura? Obbligo di utilizzo dei mercati elettronici per contratti di importi superiori ai 5.000 euro: esso va applicato anche in riferimento ai lavori e ai servizi di ingegneria e architettura, oppure essi vanno esclusi? Al quesito ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, con il parere n.1041/2021.

Obbligo utilizzo MEPA per incarichi ingegneri e architetti sopra i 5mila euro: il parere del MIMS

Sul punto, che fa riferimento al combinato disposto dell’art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii ed art. 1, comma 450, della L. 296/2006 ed all’art. 3 del Codice dei Contratti, il MIMS ha fatto presente che si tratta di una questione ancora dibattuta.

Infatti, l’inclusione nel catalogo CONSIP dei “Servizi professionali di progettazione e verifica della progettazione di opere di ingegneria civile”, che dal 2019 ha ampliato notevolmente le categorie dei servizi di ingegneria e architettura presenti nel MEPA, non chiarisce l’eventuale obbligo di ricorso a tale strumento per l’affidamento di questa tipologia di incarichi. Da un lato, questo si evince dalla difficile riconducibilità dei servizi a carattere intellettuale nell’ambito di “categorie merceologiche omogenee” immediatamente comparabili, che secondo la Corte dei conti dovrebbe essere un requisito necessario per i capitolati “a catalogo” del MEPA.

Anche gli orientamenti ANAC sul tema non sembrano propendere per l’obbligo di ricorso al mercato elettronico:

  • le Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (aggiornate alla delibera n. 417 del 15/05/2019) non specificano nulla in questo senso, prevedendo invece la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata e specificandone le modalità;
  • allo stesso modo, le Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019) citano esplicitamente il MEPA solo come una delle opzioni, con il punto 5.1.1 che invita le P.A. a dotarsi di un regolamento in cui vengano disciplinati i “criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. (…)”.

Secondo quanto premesso, il MIMS quindi reputa che ad oggi non si ravvisa l’obbligo di utilizzare il MEPA se per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura ci si avvalga di un elenco o di un’indagine di mercato, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dando adeguata pubblicità agli avvisi a ciò preordinati, e fermo restando l’obbligo di espletare la procedura di affidamento utilizzando sistemi telematici di acquisto e di negoziazione (art. 40 D.lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici).

 

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