Ai fini della valutazione dell’offerta economica, della verifica di eventuali anomalie e della graduatoria di gara, come bisogna considerare i costi della manodopera? Essi sono inclusi o vanno considerati a parte?

A fornire importanti chiarimenti è il MIT con il parere del 19 luglio 2023, n. 2154.

Il comma 14 dell’art. 41 del Codice Appalti 2023 prevede che: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale”.

Il MIT quindi ricorda che le stazioni appaltanti devono prevedere “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.

Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, d. Lgs. n. 36/2023; inoltre non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Il MIT evidenzia come le clausole contenute nei bandi tipo ANAC continuino ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, secondo cui “Successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo”.

Alla luce di queste indicazioni, Di.sa. ricorda che l’offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest’ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta ed è soggetto a verifica.

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