È legittimo valutare in sede di offerta anche elementi soggettivi del concorrente come l’esperienza pregressa, ma occorre che abbiano una incidenza incontrovertibile sotto il profilo della garanzia di qualità nell’esecuzione dei lavori. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del 24 gennaio 2020 n. 611, dopo che il giudice di primo grado aveva invece ritenuto illegittimo il sub-criterio di valutazione delle offerte tecniche, relativo anche ai «campi di calcio realizzati omologati: secondo gli standard della World Rugby Regulation 22-IRB negli ultimi tre anni», elemento per il quale erano previsti 10 punti sugli 80 complessivi per l’offerta tecnica.

Secondo il Tar, infatti, tale sub-criterio, riferito a «un requisito soggettivo che qualifica l’operatore sul piano esperienziale», non era correlato «ad una specifica caratteristica dell’oggetto del contratto da aggiudicare» e quindi implicitamente violava i limiti entro cui l’art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici consente la commistione tra aspetti oggettivi attinenti all’offerta e requisiti di carattere soggettivo dell’operatore economico ai fini della valutazione delle offerte sul piano tecnico.

Di.Sa ritiene che, da come si legge nella sentenza, l’impiego dell’aggettivo «significativa» implica che sia dimostrato in modo incontrovertibile che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte. Veniva quindi escluso che la realizzazione di campi omologati potesse avere un’influenza significativa nell’esecuzione dell’appalto perché si trattava dell’esecuzione di interventi di risanamento, anche radicale e di parziale rifacimento di impianti già esistenti.

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