Capiamo insieme la differenza che c’è tra offerta tecnica migliorativa e varianti, argomento particolare su cui si è espresso il Consiglio di Stato con diverse sentenze.

Le proposte migliorative sono tutte quelle soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, riguardano singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, e sono, quindi, integrazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante.

Le proposte migliorative possono, sempre e liberamente, riguardare tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, senza che sia necessaria alcuna predeterminazione dei requisiti minimi delle stesse, poiché possono essere sempre e comunque introdotte in sede di offerta.

Viceversa, le varianti progettuali si concretizzano in modifiche strutturali e funzionali del progetto, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e individuazione dei relativi requisiti minimi.

Di.sa. afferma, in definitiva, che la differenza tra soluzioni migliorative e varianti apportate dall’impresa al progetto posto a base di gara, si basa sull’”intensità” e sul “gradodelle modifiche introdotte dal concorrente.

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