La stazione appaltante, in una gara sotto la soglia comunitaria, ha proceduto con la verifica della congruità delle offerte recanti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, invece di dare applicazione alla esclusione automatica prevista dall’art. 97, c. 8, d.lgs. n. 50/2016.

Come sappiamo l’art. 97, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 – a seguito della modifica apportate dallo sblocca cantieri dispone che “per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”.

Sembrerebbe che sia stata trasformata la facoltà in un obbligo, pertanto, salva la sussistenza di un interesse transfrontaliero, l’esclusione automatica pare destinata ad operare in via generalizzata. Secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che l’esclusione automatica delle offerte anomale, costituisca un’eccezione rispetto alla regola generale che impone all’amministrazione una verifica in contraddittorio della congruità delle offerte.

Di.Sa sottolinea che l’articolo non specifica i presupposti per i quali un appalto è da considerarsi transfrontaliero: rimane una nozione dai contorni alquanto indefiniti ed incerti, specie nel momento in cui l’amministrazione è chiamata a predisporre il bando, allorché può non sapere se vi siano o meno potenziali offerenti provenienti da altri Stati membri.

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