Il 31 ottobre si è concluso il periodo transitorio di un mese concesso ad aziende e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili per il rilascio della “patente a crediti”.

Se fino al 31 ottobre 2024 la normativa ha previsto la possibilità di inviare una PEC con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti per il rilascio della patente, dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere senza aver presentato istanza tramite il portale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile tramite SPID o CIE, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INL 23 settembre 2024 n. 4. 

Per il rilascio della patente occorrono i seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.Lgs. n. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Di.sa. rammenta che la patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà presentare richiesta per il rilascio di una nuova patente.

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