Il termine “self-cleaning” si riferisce a un istituto del diritto degli appalti pubblici che permette a un operatore economico di rimediare a gravi illeciti commessi, dimostrando di aver adottato misure idonee a ristabilire la propria integrità e affidabilità.

Le misure includono azioni risarcitorie, collaborazione con le autorità e l’implementazione di strumenti di compliance interna, per evitare l’esclusione dalle gare d’appalto.

L’art. 96 del Codice stabilisce che le misure correttive adottate dagli operatori economici siano valutate non solo in base alla loro gravità e idoneità, ma anche alla tempestività, che diventa un elemento essenziale di efficacia.

Le misure di self-cleaning possono ritenersi efficaci solo se spontanee, tempestive e sostanziali. Devono cioè essere adottate in tempi non sospetti e non come reazione emergenziale all’avvio del procedimento di esclusione o di indagine.

Di.sa. ribadisce che, la tempestività non è un requisito accessorio, ma la condizione che qualifica l’intera azione di self-cleaning: solo un comportamento anticipato e trasparente può convincere la stazione appaltante del recupero dell’affidabilità.

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