Alla regola generale dell’esclusione in caso di mancata indicazione specifica dei costi della manodopera fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica, quindi nei casi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da generare confusione nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento.
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 31 dicembre 2024, n. 10547, accogliendo il ricorso di una stazione appaltante contro l’annullamento, operato in primo grado dal TAR, dell’aggiudicazione di una gara, per violazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 in quanto l’aggiudicataria non aveva indicato nell’offerta economica i costi di manodopera.
Il Collegio, considerata la formulazione della lex di gara e tenuto conto dei modelli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, ha ritenuto quindi integrata una delle eccezioni alla regola generale della portata automaticamente escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera e la sussistenza di condizioni tali da consentire l’esercizio del soccorso istruttorio prima di addivenire all’eventuale esclusione.
La lex specialis non conteneva la prescrizione dell’indicazione separata del costo della manodopera, né prefigurava una ipotesi di esclusione per questo motivo, nonché dalla lettura dei predetti documenti emerge anche la predisposizione di moduli di presentazione delle offerte e di una clausola di chiusura che ne prevedeva il rispetto a pena di esclusione.
Nel caso in esame va quindi applicata l’eccezione alla regola della separata evidenziazione dei costi della manodopera prevista quando la documentazione di gara risulti oggettivamente idonea a ingenerare nei partecipanti confusione in ordine all’individuazione delle non conformità delle offerte rispetto ai modelli allegati soggette alla sanzione espulsiva e, pertanto, a causare il plausibile timore di subire la predetta conseguenza negativa in caso di presentazione di una domanda contenente modifiche al modello allegato alla lex specialis.