A chiarire il ruolo sostanziale del sopralluogo nei contratti pubblici, quando espressamente previsto dalla lex specialis, è il TAR Lazio con la sentenza del 14 aprile 2025, n. 7218.

Il caso nasce dal ricorso di un operatore economico, primo in graduatoria ma escluso dalla procedura di affidamento a causa della mancata effettuazione del sopralluogo entro il termine stabilito.

L’impresa aveva richiesto il sopralluogo ma in ritardo, ricevendo un diniego da parte della Stazione Appaltante. In sede di offerta ha quindi dichiarato di non aver effettuato il sopralluogo, da cui è derivata l’esclusione automatica.

Un provvedimento che il giudice amministrativo ha ritenuto pienamente legittimo, in quanto la clausola della lex specialis che impone l’obbligo del sopralluogo a pena di esclusione è risultata conforme al principio di tassatività delle cause escludenti.

Nel caso in esame, il sopralluogo era previsto espressamente nel disciplinare come requisito indispensabile, con esclusione automatica per il mancato adempimento.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che la mancata effettuazione del sopralluogo può giustificare l’esclusione automatica, se tale adempimento è connesso alla formulazione consapevole dell’offerta e chiaramente previsto negli atti di gara.

Di.sa. sottolinea che, il termine per effettuarlo può essere qualificato come perentorio, in funzione dell’ordinato svolgimento della procedura.

Share This