Vi sono delle novità:

  • l’entità del bonus è stata portata al 160% per gli interventi riguardanti immobili siti nei comuni che sono stati soggetti ai terremoti del 2009 e del 2016;
  • nelle assemblee condominiali possono, in seconda convocazione, approvare la cessione del credito o lo sconto in fattura con la stessa maggioranza semplificata prevista per la delibera dei lavori; la stessa maggioranza precisiamo che è sufficiente anche per decretare l’eventuale accesso a un prestito atto a  finanziare i lavori;
  • l’art. 119 del Decreto Rilancio ha stabilito l’ eventualità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da scaglionare in 5 quote annuali di medesimo importo, a partire da quello in cui sono state affrontate le spese;
  • si parla poi di lavori trainanti e trainati, dove tra i primi troviamo ad esempio l’ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, ecc ecc e tra i lavori trainati si fa riferimento alla riqualificazione energetica su edificio esistente, all’ installazione di pannelli solari/collettori solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A, ecc ecc.

Di.Sa precisa anche che sono previsti dei requisiti da rispettare per poter accedere al superbonus, che il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali come abitazioni di tipo signorile, castelli,…, e che l’ aspetto più innovativo della norma è certamente caratterizzato dalla possibilità proposta dall’art.121 del Decreto Rilancio, cioè quello di scegliere tra sconto in fattura o cessione del credito

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