Quali sono i confini tra il diritto alla trasparenza e la tutela dei segreti industriali e commerciali? E come deve muoversi l’amministrazione quando riceve un’istanza di accesso da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura?
La tensione tra trasparenza amministrativa e tutela dei segreti industriali è al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 4 settembre 2025, n.7201, relativa a un ricorso contro il diniego di accesso richiesto da un soggetto estraneo alla gara.
L’istanza riguardava il contratto stipulato con l’aggiudicatario e la relativa offerta tecnica. Mentre il contratto è stato reso disponibile, la parte tecnica è stata negata sulla base della dichiarazione dell’operatore che segnalava la presenza di informazioni coperte da segreto tecnico e commerciale.
Il TAR aveva già ritenuto legittimo il diniego e il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato questa impostazione, sottolineando che non può essere riconosciuto a un terzo un livello di conoscenza superiore a quello dei concorrenti.
Inoltre, occorre distinguere tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ex legge n. 241/1990. Il primo è un diritto riconosciuto a chiunque, senza necessità di motivare un interesse specifico; il secondo è uno strumento difensivo, utilizzabile solo da chi deve tutelare una posizione giuridica.
Di.sa. sottolinea che, se già i concorrenti non possono ottenere l’ostensione integrale delle offerte tecniche, a maggior ragione tale possibilità non può essere concessa a un soggetto estraneo alla gara.