Vediamo il caso di una stazione appaltante che chiede se possa procedere con un affidamento diretto di un servizio di importo inferiore ai 140.000 euro nei confronti di un operatore economico che, in precedenza, ha già ricevuto incarichi per lo stesso servizio, tutti di importo inferiore ai 5.000 euro.

Il MIT, con il parere n. 3838/2025, chiarisce se gli incarichi sotto i 5.000 euro rendono l’operatore “uscente” negli affidamenti diretti sotto soglia.

L’art.49 del D.Lgs. n. 36/2023, dedicato al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, stabilisce che gli affidamenti diretti e le procedure negoziate devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione, vietando l’affidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano la stessa categoria di lavori, servizi o forniture.

Accanto a questa regola, il Codice introduce però alcuni elementi di flessibilità che incidono in modo significativo sulla gestione operativa degli affidamenti:

  • la possibilità per la stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce di importo, applicando la rotazione all’interno di ciascuna fascia;
  • la facoltà, in presenza di determinate condizioni, di reinvitare o riaffidare il contraente uscente;
  • la deroga che consente di non applicare il principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Su queste basi, il MIT chiarisce che gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non precludono, in termini generali, la possibilità che lo stesso operatore economico venga selezionato per un successivo affidamento diretto di importo superiore, purché rientrante in una fascia diversa.

Di.sa. ribadisce, in altri termini, che il fatto di aver ricevuto micro-affidamenti non rende automaticamente l’operatore “uscente” rispetto a un affidamento diretto sotto i 140.000 euro.

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