La norma stabilisce che, una volta individuata l’offerta migliore, la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico e solo successivamente può disporre l’aggiudicazione.
Le cose si complicano quando una gara è collegata a finanziamenti o a programmi che impongono cronoprogrammi di spesa molto stringenti. In queste situazioni le amministrazioni tendono spesso ad accelerare alcuni passaggi della procedura e non è raro che l’aggiudicazione venga disposta “sotto riserva di legge”, con l’idea di completare successivamente la verifica dei requisiti.
Ricordiamo che l’art.17 del d.lgs. n. 36/2023 individua una sequenza procedimentale piuttosto chiara: una volta conclusa la valutazione delle offerte, l’organo preposto formula la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta ritenuta migliore.
Prima di disporre l’aggiudicazione, l’amministrazione deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico. Solo dopo l’esito positivo di questa verifica può essere adottato il provvedimento di aggiudicazione, che diventa immediatamente efficace.
Nemmeno le disposizioni che consentono l’esecuzione anticipata del contratto incidono sulla sequenza procedimentale della gara: esse riguardano una fase diversa, cioè quella dell’esecuzione del contratto dopo l’aggiudicazione, e presuppongono comunque che siano state completate le verifiche sul possesso dei requisiti.
Di.sa. ribadisce, in altre parole, che l’urgenza può incidere sull’avvio dell’esecuzione del contratto, ma non consente di anticipare l’aggiudicazione rispetto alla verifica dei requisiti.