Appalto integrato e anticipazione del prezzo: ecco come si calcola tra progettazione e lavori

In caso di appalto integrato l’anticipazione del prezzo si calcola sull’intero valore del contratto oppure bisogna separare progettazione e lavori? E per la quota di servizi di ingegneria e architettura compresa nell’appalto integrato si applica il 20% previsto dall’art. 125 del Codice dei contratti oppure il limite del 10% previsto dall’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 al medesimo Codice?

Torniamo a parlare di anticipazione del prezzo con specifico riferimento agli appalti integrati, perché il tema non è affatto secondario quando si imposta il quadro economico e si redigono i documenti di gara.

Su questo tema è nuovamente intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 4009 del 5 febbraio 2026, che fornisce un importante chiarimento su come debba essere calcolata l’anticipazione quando nello stesso contratto convivono progettazione ed esecuzione.

Il quesito al MIT: come si calcola l’anticipazione nell’appalto integrato

Il dubbio sottoposto al MIT nasce dal coordinamento tra due disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che, prese singolarmente, sono chiare, ma che nell’appalto integrato devono essere lette insieme.

Da un lato, l’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:

  • l’anticipazione del prezzo sia pari al 20% del valore del contratto;
  • in caso di appalto integrato, l’anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Dall’altro lato l’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 dispone che la stazione appaltante possa prevedere nei documenti di gara un’anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Il punto, quindi, è capire se in un appalto integrato è corretto calcolare l’anticipazione:

  • fino al 10% sulla quota relativa ai soli servizi di ingegneria e architettura destinati alla progettazione dell’opera, da erogare all’avvio delle prestazioni progettuali;
  • e il 20% sulla quota relativa alla sola esecuzione dei lavori, da erogare alla consegna.

Anticipazione nell’appalto integrato: il coordinamento tra art. 125 e art. 33 dell’Allegato II.14

Per comprendere la risposta del MIT – in linea con la ricostruzione fornita dall’istante – è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento che si concentra su due disposizioni del Codice dei contratti.

L’art. 125, comma 1, prevede che:

  • l’anticipazione ordinaria è pari al 20% del valore del contratto, con possibilità di incremento fino al 30% se previsto nei documenti di gara;
  • nell’appalto integrato l’anticipazione non si tratta come un blocco unico, ma va calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

A questo si aggiunge l’art. 33 dell’Allegato II.14. Dopo avere escluso dall’anticipazione alcune tipologie di servizi e forniture, il comma 1-bis introduce una previsione specifica: per i servizi di ingegneria e architettura può essere prevista un’anticipazione fino al 10%, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

La questione, quindi, è capire come si coordinano queste regole quando progettazione e lavori stanno dentro lo stesso contratto.

Parere MIT n. 4009/2026: il chiarimento sul 10% per la progettazione e 20% per i lavori

Il supporto giuridico del MIT, concordando con la ricostruzione fornita dall’istante, ha richiamato espressamente:

  • l’art. 125, comma 1 (quinto periodo), che impone la distinzione tra progettazione ed esecuzione nell’appalto integrato;
  • l’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14, che consente l’anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura.

Alla luce di queste disposizioni, nell’appalto integrato l’anticipazione va effettivamente calcolata separando le due componenti:

  • la parte di progettazione può beneficiare di un’anticipazione fino al 10%;
  • la parte relativa ai lavori resta soggetta al 20%.

La conseguenza è lineare e non lascia margini di interpretazione: progettazione e lavori restano distinti anche ai fini dell’anticipazione.

Calcolo dell’anticipazione nell’appalto integrato: due basi economiche distinte

Il dato da cui partire è semplice. L’art. 125 impone di distinguere tra progettazione ed esecuzione. L’art. 33, comma 1-bis, introduce per i servizi di ingegneria e architettura un limite specifico del 10%.

Letti insieme, questi due passaggi portano a una conclusione altrettanto semplice: nell’appalto integrato non si applica una percentuale unica sull’intero valore del contratto, ma percentuali diverse su basi economiche diverse.

Operativamente significa che:

  • il 10% può essere applicato esclusivamente alla quota del contratto riferita ai servizi di ingegneria e architettura destinati alla progettazione;
  • il 20% resta applicabile alla sola quota relativa all’esecuzione dei lavori.

Non si tratta, quindi, di “spacchettare” una percentuale originariamente unica. Si tratta piuttosto di individuare correttamente le due componenti economiche del contratto e applicare a ciascuna la disciplina che le è propria.

La distinzione può apparire solo formale, ma non lo è affatto. Incide direttamente sulla costruzione del quadro economico e sulla gestione finanziaria del contratto, con effetti concreti sia per la stazione appaltante sia per l’operatore economico.

Anticipazione appalto integrato: cosa devono fare stazioni appaltanti e operatori

Il parere del MIT n. 4009/2026 chiarisce un punto che, nella pratica, può creare più di un equivoco: nell’appalto integrato progettazione ed esecuzione restano due comparti distinti anche ai fini dell’anticipazione.

Tradotto in termini pratici:

  • sulla quota relativa ai servizi di ingegneria e architettura destinati alla progettazione può essere prevista un’anticipazione fino al 10%, se inserita nei documenti di gara e compatibile con il quadro economico;
  • sulla quota relativa ai lavori continua ad applicarsi l’anticipazione ordinaria del 20%;
  • le due percentuali vanno calcolate separatamente, perché separate sono le basi economiche di riferimento.

Non è una questione teorica. La distinzione incide direttamente su come viene costruito il quadro economico e su come si distribuisce la liquidità nelle prime fasi dell’appalto.

Alla luce di queste considerazioni, chi imposta il bando deve individuare con precisione le due componenti economiche e disciplinare l’anticipazione in modo coerente. Mentre, chi partecipa alla gara deve verificare attentamente su quale quota viene applicata ciascuna percentuale.

L’appalto integrato unifica le prestazioni in un unico contratto, ma non le rende indistinte. E questa differenza, sul piano finanziario, pesa.

 

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