Avvalimento premiale: ANAC sulla certificazione di parità di genere

In un appalto da aggiudicare tramite criterio OEPV, è possibile ottenere il punteggio premiale legato alla certificazione di parità di genere facendo ricorso all’avvalimento? Una certificazione che attesta politiche organizzative interne può essere “prestata” da un operatore a un altro senza snaturarne la funzione?

E soprattutto: il nuovo Codice dei contratti ha davvero superato le perplessità che per anni hanno accompagnato l’avvalimento dei requisiti premiali?

Sono domande che si inseriscono in un contesto nel quale il legislatore ha progressivamente rafforzato il ruolo dei criteri sociali nella valutazione dell’offerta, attribuendo alla parità di genere una funzione esplicitamente incentivante e che vanno direttamente a incidere su requisiti non attinenti alla capacità esecutiva in senso stretto, ma alla qualità complessiva dell’offerta.

È proprio in questo spazio, dove si intrecciano principio del favor partecipationis, concorrenza e attendibilità dei criteri di valutazione, che si colloca il parere di funzione consultiva ANAC 17 dicembre 2025, n. 54, chiamato a chiarire se e a quali condizioni la certificazione di parità di genere possa essere legittimamente oggetto di avvalimento ai fini del punteggio premiale in attuazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006.

Avvalimento premiale e certificazione di parità di genere: i chiarimenti di ANAC

Il quesito posto all’Autorità riguarda la natura della certificazione UNI/PdR 125, che non fotografa un requisito “tecnico” in senso stretto, ma attesta l’adozione, da parte dell’impresa, di politiche organizzative e gestionali orientate all’equità di genere.

Da qui il dubbio se un requisito così marcatamente soggettivo potesse essere oggetto di avvalimento, istituto tradizionalmente costruito sul prestito di risorse e capacità.

Il dubbio posto all’Autorità era quindi se, in assenza di un espresso divieto normativo, la certificazione di parità di genere potesse comunque essere oggetto di avvalimento premiale ex art. 104 del d.Lgs. n. 36/2023 oppure se la sua funzione e le sue caratteristiche imponessero una lettura restrittiva dell’istituto.

Il quadro normativo di riferimento

Il tema affrontato dal parere si colloca all’incrocio tra la disciplina dei criteri di aggiudicazione, le politiche pubbliche di promozione della parità di genere e la nuova configurazione dell’avvalimento nel Codice dei contratti pubblici.

Il punto di partenza è l’art. 108 del d.lgs. 36/2023, che ha riscritto in modo organico la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in attuazione dell’art. 67 della direttiva 2014/24/UE. La norma attribuisce alle stazioni appaltanti un ruolo centrale nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta, imponendo che essi siano pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, oltre che coerenti con gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali dell’affidamento.

In questo quadro, il comma 7 dell’art. 108 introduce una previsione di particolare rilievo: al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti devono prevedere nei documenti di gara l’attribuzione di un maggior punteggio alle imprese che adottano politiche volte al raggiungimento di tale obiettivo, comprovate dal possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006. La disposizione, pur imponendo l’introduzione del criterio premiale, non detta prescrizioni sulle modalità di dimostrazione del requisito, né richiede espressamente che il possesso della certificazione sia diretto.

Il rafforzamento di questi profili è stato ulteriormente accentuato a seguito del Correttivo al Codice, che ha reso strutturali, nella generalità delle gare, i criteri premiali orientati alla promozione delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con rinvio alle linee guida del Dipartimento per le pari opportunità e all’Allegato II.3 del Codice.

Sul piano interpretativo, un ruolo significativo è svolto anche dal Comunicato del Presidente ANAC del 30 novembre 2022, che ha fornito indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006. In tale documento l’Autorità ha richiamato l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di rispettare, nella costruzione dei criteri premiali, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando che il punteggio attribuito alla certificazione di parità di genere risulti sproporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto o tale da alterare il confronto concorrenziale.

Questo assetto normativo deve poi essere letto in combinato disposto con l’art. 104 del d.lgs. 36/2023, che disciplina l’avvalimento e che, rispetto al previgente quadro, ha ampliato espressamente l’ambito di operatività dell’istituto, includendovi anche l’avvalimento premiale, finalizzato non già alla partecipazione alla gara, ma al miglioramento qualitativo dell’offerta.

È proprio dall’assenza di un divieto espresso e dalla nuova impostazione sistematica del Codice che prende avvio il ragionamento sviluppato dall’ANAC, chiamata a verificare se e a quali condizioni la certificazione di parità di genere possa rientrare tra i requisiti suscettibili di avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.

Il parere di ANAC

Il punto di partenza dell’Autorità è la ricostruzione dell’istituto dell’avvalimento nel nuovo Codice dei contratti, alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui l’avvalimento deve ritenersi ammissibile anche quando sia finalizzato non alla partecipazione alla gara, ma al miglioramento dell’offerta.

In questa prospettiva, il giudice amministrativo ha chiarito che l’avvalimento premiale consente il «prestito di dotazioni e risorse da parte di un’impresa a favore di altro operatore economico, operato al fine di consentire a quest’ultimo di migliorare la propria offerta», svolgendo una funzione autonoma e distinta rispetto all’avvalimento partecipativo.

ANAC valorizza proprio questo passaggio, evidenziando come l’avvalimento premiale risponda a una logica pro-concorrenziale, volta ad ampliare le possibilità di competizione sul piano qualitativo. Come osservato dalla giurisprudenza, si tratta di uno strumento che consente all’operatore economico di «accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione», senza che ciò comporti un’elusione delle regole di gara.

Quanto alla natura della certificazione di parità di genere, l’Autorità respinge l’impostazione che la qualifica come requisito strettamente personale e, quindi, insuscettibile di avvalimento. Richiamando espressamente i precedenti giurisprudenziali, ANAC sottolinea che la certificazione UNI/PdR 125 attesta «l’adozione all’interno di un’azienda di un sistema di gestione conforme a una specifica prassi», incidendo sull’organizzazione e sui processi aziendali. Proprio per questo, essa viene qualificata come «attributo del compendio aziendale, esportabile, come tale, nella sua oggettività da un’impresa all’altra».

La riconduzione della certificazione di parità di genere nell’alveo delle certificazioni di qualità rappresenta un passaggio decisivo del ragionamento. La giurisprudenza richiamata dall’ANAC aveva già chiarito che tali certificazioni, in quanto riferite a sistemi di gestione e a modelli organizzativi, non sono ontologicamente incompatibili con l’avvalimento, purché il prestito non resti meramente formale.

Ed è proprio su questo punto che l’Autorità introduce il principale elemento di cautela: l’ammissibilità dell’avvalimento non può tradursi nella semplice messa a disposizione del “titolo” certificativo. Come affermato da Palazzo Spada, l’avvalimento deve tradursi in un impegno concreto, coerente con la previsione dell’art. 104 del Codice, che impone all’impresa ausiliaria di mettere a disposizione «per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento». In assenza di un effettivo prestito di modelli organizzativi, procedure e know-how gestionale, l’avvalimento finirebbe per svuotare di significato il criterio premiale, compromettendo l’affidabilità della valutazione dell’offerta.

Conclusioni

Anac ha confermato quindi la legittimità dell’avvalimento premiale della certificazione di parità di genere, chiarendo che il possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006 può essere dimostrato anche tramite avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Di fatto, non esistono argomenti di diritto positivo per escludere, in via generale, la possibilità di dimostrare il possesso della certificazione mediante avvalimento, anche quando essa sia utilizzata esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.

La certificazione UNI/PdR 125 viene ricondotta nell’alveo delle certificazioni di qualità, in quanto attesta l’adozione di un sistema di gestione organizzativo e di processi aziendali strutturati. In questa prospettiva, essa costituisce un attributo del complesso aziendale e, come tale, può essere oggetto di prestito, senza che ciò contrasti con la sua funzione o con la ratio del criterio premiale.

L’ammissibilità dell’avvalimento è comunque subordinata alla presenza di un effettivo trasferimento di risorse organizzative, che deve emergere in modo chiaro dal contratto di avvalimento. Il prestito non può limitarsi alla messa a disposizione della certificazione in quanto tale, ma deve riguardare modelli, procedure e assetti gestionali concretamente utilizzabili dall’operatore economico ausiliato per tutta la durata dell’appalto.

 

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