L’inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nei bandi di gara rappresenta uno degli strumenti principali per garantire sostenibilità e responsabilità ambientale negli appalti pubblici.

La loro applicazione pratica risulta però spesso oggetto di contenzioso, in quanto non sempre è chiaro se le stazioni appaltanti devono prevederli in ogni procedura, oppure solo quando l’appalto rientra nelle categorie coperte dai decreti ministeriali.

A fare chiarezza sul punto è il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 agosto 2025, n. 7074.

L’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti devono inserire, nella documentazione di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni.

Il Collegio ha chiarito che i CAM devono essere inseriti solo quando esiste un decreto ministeriale specifico per la categoria di appalto.

Di conseguenza, l’inserimento dei CAM non è obbligatorio:

  • quando le prestazioni non rientrano nell’oggetto principale del contratto;
  • oppure vengano affidate a un soggetto diverso dall’aggiudicatario.

Di.sa. ricorda, in conclusione, che il principio che emerge è che i CAM, pur essendo strumento centrale della sostenibilità negli appalti, devono essere applicati nel rispetto del perimetro normativo, senza forzature che rischiano di compromettere la validità della procedura.

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