Nella pratica degli appalti accade spesso che accanto alla categoria prevalente siano presenti lavorazioni scorporate di importo molto più contenuto.

Su questo aspetto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4144 del 2 marzo 2026, che chiarisce come debba essere letta la qualificazione nelle lavorazioni scorporate sotto i 150.000 euro.

Il Ministero chiarisce che, quando un appalto di lavori pubblici ha importo complessivo superiore a 150.000 euro, ma al suo interno sono presenti lavorazioni scorporate di importo inferiore a questa soglia, la qualificazione relativa a tali lavorazioni può essere dimostrata anche con i requisiti semplificati previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12.

Questo significa che per la categoria scorporata di importo inferiore a 150.000 euro non è necessariamente richiesta la qualificazione SOA.

Di.sa. ricorda che i requisiti da dimostrare in questo caso sono:

  • l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio precedente per un importo almeno pari a quello del contratto da stipulare;
  • un costo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio;
  • la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.

Secondo il giudice amministrativo, la qualificazione semplificata prevista dall’art. 28 può essere applicata alle lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro, anche quando l’appalto nel suo complesso supera tale soglia e la categoria prevalente richiede invece la qualificazione SOA.

 

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