Il ruolo di consigliere comunale è incompatibile con quello di amministratore di un’impresa partecipante a una procedura indetta dallo stesso Ente.
Lo conferma l’ANAC, con il parere anticorruzione del 23 settembre 2025, n. 3587.
Secondo l’ANAC, il conflitto di interessi si configura anche solo in via potenziale, ogniqualvolta un interesse privato possa condizionare l’imparzialità del titolare di carica pubblica.
L’astensione, in tali circostanze, rappresenta la misura obbligatoria di prevenzione.
In caso di conflitto insanabile, l’ente appaltante può spingersi fino a valutare l’esclusione dell’offerta, per salvaguardare i principi di imparzialità e parità di trattamento sanciti dall’art. 97 Cost.
Di.sa. ricorda alcune indicazioni pratiche di rilievo per gli enti locali:
- il conflitto di interessi deve essere considerato anche nella sua dimensione potenziale, senza attendere la prova di un vantaggio concreto;
- l’astensione è la misura preventiva imprescindibile, che tutela la trasparenza e il corretto funzionamento degli organi collegiali;
- nelle procedure che coinvolgono amministratori locali, il RPCT deve svolgere un ruolo attivo di verifica e controllo;
- le situazioni in cui cariche politiche si intrecciano con interessi imprenditoriali possono non solo dar luogo a conflitto di interessi, ma anche determinare una vera e propria incompatibilità con la carica elettiva.