Costi della manodopera: la distinzione tra costi diretti e indiretti
Come influiscono i costi diretti e indiretti della manodopera nella formulazione dell’offerta economica e nella valutazione dell’eventuale anomalia? Da questo punto di vista, quando è ammissibile il sindacato del giudice amministrativo sulla congruità dell’offerta e fino a che punto la discrezionalità tecnica della stazione appaltante è davvero insindacabile?
Queste le domande al centro dell’interessante sentenza del Consiglio di Stato del 19 maggio 2025, n. 4250, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di servizi.
Costi diretti e costi indiretti della manodopera: una distinzione essenziale
Il primo chiarimento di rilievo fornito dai giudici di Palazzo Spada riguarda l’individuazione delle voci obbligatorie da indicare in sede di offerta: secondo il Consiglio di Stato, l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera prevista dal Codice dei contratti pubblici si riferisce esclusivamente ai dipendenti impiegati direttamente nella specifica commessa.
Restano invece esclusi, poiché non riconducibili a un’articolazione specifica dell’offerta, i costi indiretti, ossia quelli relativi al personale di supporto o a servizi esterni utilizzati trasversalmente su più contratti.
Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto corretta l’impostazione della società aggiudicataria, la quale aveva chiaramente distinto il personale operativo assegnato in via esclusiva alla commessa da quello strutturale, destinato alla gestione condivisa di più progetti.
Verifica dell’anomalia: il sindacato sulla valutazione della SA
Altro motivo di ricorso, respinto dal Consiglio, riguardava la verifica dell’anomalia dell’offerta che, sencondo l’OE ricorrente, sarebbe stata fatta in maniera errata e altrettanto in maniera sbagliata avallata dal TAR con la sentenza di prime cure.
Ricordano i giudici d’appello, che la valutazione di anomalia dell’offerta rappresenta una discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione, sindacabile dal giudice solo in presenza di:
- manifesta illogicità;
- arbitrarietà;
- irragionevolezza;
- irrazionalità;
- travisamento dei fatti.
Proprio per questo, il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante, né sovrapporre il proprio giudizio tecnico, neppure attraverso perizie o consulenze. Può però esercitare un sindacato pieno ed effettivo, volto a verificare la coerenza e logicità dell’iter decisionale seguito.
Richiamando un orientamento consolidato, la sentenza sottolinea che il giudice amministrativo non può adottare un metro valutativo alternativo a quello dell’Amministrazione. Se l’iter valutativo appare logico, coerente e non viziato da travisamenti, il sindacato giurisdizionale deve fermarsi: ciò garantisce il rispetto dell’autonomia della funzione amministrativa e della divisione dei poteri.
Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva dato conto in modo congruo della verifica dei costi e dell’equilibrio economico dell’offerta, senza evidenti profili di irragionevolezza. Le contestazioni sollevate dall’appellante si sono rivelate infondate e basate su interpretazioni soggettive, piuttosto che su elementi di fatto oggettivamente riscontrabili.
L’appello è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione in quanto:
- i costi della manodopera erano stati correttamente indicati ed erano sostenibili rispetto all’appalto;
- anche i costi dei prodotti da utilizzare per l’espletamento del servizio erano congrui, da cui una corretta valutazione da parte della SA sulla congruità complessiva dell’offerta proposta dall’aggiudicataria.