La documentazione antimafia deve essere acquisita prima dell’aggiudicazione oppure è sufficiente prima della stipula del contratto?

Nel parere n. 3942/2025 il MIT prende una posizione piuttosto netta sul ruolo della documentazione antimafia all’interno della procedura di affidamento. Secondo il MIT, l’acquisizione della documentazione antimafia non costituisce una condizione necessaria ex ante per poter disporre l’aggiudicazione.

La funzione di tale adempimento viene invece ricondotta alla fase successiva, quella che conduce alla stipula o comunque alla conclusione del contratto. È in questo momento che la verifica antimafia esplica pienamente i suoi effetti, incidendo sulla possibilità di perfezionare il rapporto contrattuale.

Questa lettura viene ritenuta coerente con l’impianto del Codice antimafia, che colloca la richiesta dell’informazione o della comunicazione antimafia al momento dell’aggiudicazione o, comunque, entro i trenta giorni antecedenti la stipula del contratto o del subcontratto.

Forzare l’acquisizione della documentazione antimafia prima dell’aggiudicazione significa, di fatto, anticipare un controllo che la normativa colloca più avanti nel procedimento, con l’effetto pratico di rallentare le procedure senza un reale fondamento normativo.

Di.sa. ribadisce, in conclusione, che l’aggiudicazione può essere disposta anche in assenza della documentazione antimafia già acquisita, a condizione che resti fermo un punto: la stipula del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Codice antimafia.

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