Il TAR Piemonte, sez. Torino, con la sentenza del 9 febbraio 2026, n. 215, chiarisce quando un documento informatico illeggibile deve essere trattato come non prodotto e da quale momento il concorrente può dirsi realmente consapevole del vizio.

La questione non è così scontata, considerato che il caricamento di un documento in piattaforma viene considerato come sinonimo di completezza dell’offerta, quando invece il passaggio decisivo risiede nella leggibilità e nella valutabilità effettiva del documento.

Questo perché un file che non può essere aperto, consultato o compreso dalla commissione di gara non assolve alla sua funzione, soprattutto quando è destinato a dimostrare requisiti professionali, qualifiche del personale o elementi rilevanti ai fini del punteggio tecnico.

Dalla sentenza emergono indicazioni che vale la pena tenere in considerazione:

  • un documento informatico illeggibile equivale a documento non prodotto;
  • se il documento è essenziale per dimostrare requisiti di capacità tecnica e professionale o per l’attribuzione del punteggio tecnico, l’offerta è inammissibile;
  • la stazione appaltante non può supplire all’illeggibilità con valutazioni presuntive o facendo leva sul restante contenuto dell’offerta;
  • la leggibilità effettiva dei file è un presupposto indefettibile della valutazione tecnica, non un profilo meramente formale;
  • il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre solo dal momento in cui il concorrente ha certezza che il file illeggibile lo fosse anche per la stazione appaltante in sede di gara.

Di.sa. conclude che, il controllo non si esaurisce quindi nel caricamento del file, ma passa dalla verificabilità sostanziale del suo contenuto.

 

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