DURC di congruità: ANAC sulla verifica della manodopera negli appalti di lavori

La verifica di congruità dell’incidenza della manodopera nel settore edile, pur facendoormai parte della quotidiana gestione degli appalti pubblici di lavori, rappresenta sempre uno degli adempimenti più delicati e fraintesi nella fase esecutiva del contratto.

Nonostante il quadro normativo sia definito già dal decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 243, e oggi espressamente richiamato dal d.lgs. n. 36/2023, non mancano dubbi applicativi soprattutto in relazione al momento in cui deve essere richiesto il DURC di congruità, ai soggetti legittimati alla richiesta e agli effetti del pagamento diretto dei subappaltatori sulla procedura di verifica.

In particolare, nella prassi delle stazioni appaltanti, si è spesso affacciata l’erronea convinzione che il pagamento diretto del subappaltatore possa attenuare o addirittura escludere l’obbligo di acquisizione dell’attestazione di congruità in capo all’appaltatore principale, con conseguenti rischi sul piano della regolarità amministrativa e della legittimità dei pagamenti finali.

DURC di congruità negli appalti pubblici di lavori: i chiarimenti ANAC

È in questo contesto applicativo, caratterizzato quindi da letture talvolta “semplificative” della disciplina, che si colloca il Comunicato del Presidente ANAC del 17 dicembre 2025, con il quale vengono fornite indicazioni puntuali alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del d.m. n. 143/2021 negli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

L’intervento assume rilievo non solo chiarificatore, ma anche sistematico, poiché ribadisce la natura obbligatoria e generalizzata della verifica di congruità della manodopera, riaffermandone la funzione di presidio contro il lavoro irregolare e il dumping contrattuale, indipendentemente dalle modalità di pagamento e dall’articolazione soggettiva dell’appalto.

Le norme di riferimento

La verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile si colloca all’interno di un sistema normativo stratificato, che intreccia disciplina lavoristica, normativa di sicurezza e regole proprie dell’esecuzione dei contratti pubblici.

Il riferimento centrale è costituito dal decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, adottato in attuazione delle disposizioni allora vigenti del d.lgs. n. 50/2016 e oggi pienamente coordinato con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l’art. 119, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il Documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera riferita allo specifico contratto affidato.

Per i lavori edili, tale verifica è demandata alle Casse Edili, sulla base degli accordi assunti a livello nazionale tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.

Il d.m. n. 143/2021 dà concreta attuazione a questo principio, definendo:

  • ambito oggettivo di applicazione, esteso a tutti gli appalti pubblici di lavori edili, di qualsiasi importo;
  • ambito soggettivo, riferito alle imprese affidatarie e, indirettamente, alla filiera dei subappalti;
  • modalità operative di verifica della congruità del costo della manodopera rispetto al valore complessivo dell’opera.

La disciplina si applica alle attività rientranti nell’Allegato X del d.lgs. n. 81/2008, nonché alle lavorazioni affini e funzionalmente connesse, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Elemento centrale del sistema è il DURC di congruità, documento distinto dal DURC “ordinario”, che attesta la coerenza tra:

  • il costo della manodopera dichiarato dall’impresa;
  • le percentuali minime di incidenza previste dalle tabelle allegate agli accordi collettivi di settore.

Sotto il profilo procedurale, la normativa individua con precisione anche il momento in cui la verifica deve essere effettuata, collegandola in modo diretto alla fase conclusiva dell’esecuzione:

  • la richiesta del DURC di congruità deve avvenire in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori;
  • l’attestazione costituisce presupposto necessario per il pagamento del saldo finale

È proprio questo collegamento strutturale tra verifica di congruità, SAL finale e chiusura economica dell’appalto a rendere la disciplina particolarmente rilevante per le stazioni appaltanti, che sono chiamate a presidiare non solo la regolarità formale della documentazione, ma anche la correttezza sostanziale del costo del lavoro impiegato nella realizzazione dell’opera.

La verifica di congruità della manodopera: un adempimento strutturale della fase esecutiva

Come correttamente richiamato da ANAC, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non costituisce un controllo episodico o meramente documentale, ma un passaggio strutturale della fase di esecuzione dell’appalto, strettamente connesso alla gestione del cantiere e alla chiusura economica del contratto.

Il controllo è demandato alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e si sviluppa secondo un procedimento articolato, che vede un ruolo centrale in capo all’impresa affidataria dei lavori.

La Denuncia di Nuovo Lavoro e il ruolo dell’appaltatore

Primo elemento da considerare è la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), che l’impresa principale è tenuta a presentare alla Cassa Edile tramite il portale “Edilconnect” della CNCE.

In questa fase devono essere inseriti tutti i dati essenziali del cantiere, tra cui:

  • il valore complessivo dell’opera;
  • il valore dei lavori edili previsti;
  • i dati della committenza;
  • l’elenco delle imprese subappaltatrici e sub-affidatarie coinvolte.

Si tratta di un adempimento che costituisce la base informativa sulla quale verrà poi effettuata la verifica di congruità. Non a caso, ANAC ribadisce che l’onere di alimentare correttamente il sistema informativo grava esclusivamente sull’appaltatore principale.

La richiesta del DURC di congruità e il collegamento con l’ultimo SAL

Il secondo passaggio riguarda la richiesta dell’attestazione di congruità, che può essere presentata:

  • dal committente;
  • oppure dall’impresa affidataria.

Il momento è rigidamente individuato dalla norma e ribadito dal Comunicato ANAC: la richiesta deve avvenire in occasione della presentazione dell’ultimo SAL, e comunque prima del pagamento del saldo finale.

Questo collegamento diretto con l’ultimo SAL evidenzia come la verifica di congruità non sia sganciata dalla contabilità dei lavori, ma ne costituisca un presupposto sostanziale, incidendo direttamente sulla possibilità di procedere alla liquidazione finale.

La Cassa Edile/Edilcassa competente è tenuta a rilasciare l’attestazione entro dieci giorni dalla richiesta, consentendo così alla stazione appaltante di completare le operazioni di chiusura dell’appalto.

Il criterio di valutazione e le percentuali minime

Nel merito, la verifica consiste nel confronto tra il costo della manodopera dichiarato dall’impresa e le percentuali minime di incidenza previste per le lavorazioni edili, così come riportate nelle tabelle allegate agli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative del settore.

L’esito della verifica può essere:

  • positivo, con rilascio del DURC di congruità;
  • negativo, qualora emerga uno scostamento rispetto ai valori minimi.

ANAC richiama espressamente anche il meccanismo di tolleranza previsto dal d.m. n. 143/2021:

  • se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’attestazione può essere rilasciata, a condizione che il Direttore dei Lavori fornisca una dichiarazione motivata che giustifichi la minore incidenza della manodopera;
  • se lo scostamento supera il 5%, l’impresa è chiamata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, versando il costo della manodopera mancante.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini, le conseguenze sono rilevanti e non eludibili:

  • iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari;
  • impossibilità di procedere al pagamento del saldo finale dei lavori.

In sintesi

Dal Comunicato emergono alcuni punti fermi che le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono tenere fermi per non incorrere in gravi errori:

  • la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo;
  • il DURC di congruità è un documento distinto dal DURC ordinario e costituisce un presupposto essenziale per la chiusura economica dell’appalto;
  • la richiesta deve avvenire in occasione dell’ultimo SAL e comunque prima del pagamento del saldo finale;
  • non sono ammesse deroghe né sui soggetti legittimati alla richiesta, né sulla tempistica;
  • il pagamento diretto del subappaltatore non elimina né attenua l’obbligo di verifica della congruità;
  • la responsabilità della corretta alimentazione del sistema informativo e della richiesta del DURC di congruità grava in via primaria sull’appaltatore principale.

Il DURC di congruità va quindi sempre considerato un passaggio obbligato della procedura di chiusura dell’appalto, al pari del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualsiasi pagamento finale disposto in assenza dell’attestazione espone l’amministrazione a profili di irregolarità amministrativa e contabile.

Per le imprese affidatarie invece la gestione del DURC di congruità è un processo da pianificare sin dall’avvio del cantiere, attraverso una corretta e completa trasmissione dei dati alla Cassa Edile competente.

 

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