Può un operatore economico correggere un errore materiale nelle giustificazioni dopo che la stazione appaltante ha già disposto l’esclusione? Oppure la legittimità del provvedimento deve essere valutata esclusivamente sulla base della documentazione presentata in sede di verifica di anomalia?

Le risposte a queste domande tracciano il confine tra errore sanabile e modifica sostanziale dell’offerta, come spiega bene il TAR Lazio con la sentenza del 25 settembre 2025, n. 16638.

La verifica di anomalia è un sub-procedimento con tempi e limiti precisi. La funzione non è quella di aggiustare l’offerta ex post, ma di consentire chiarimenti e giustificazioni in un perimetro definito.

Se si ammettesse la correzione successiva, si trasformerebbe l’autotutela in una sorta di secondo tempo della verifica, alterando la par condicio tra concorrenti.

In conclusione, Di.sa. ricorda che, il controllo di anomalia non è quindi un “salvagente” illimitato in quanto:

  • l’onere di presentare giustificazioni complete, corrette e coerenti grava interamente sull’operatore economico sin dalla fase procedimentale;
  • gli errori materiali devono essere riconoscibili ictu oculi; in caso contrario, restano a carico dell’operatore economico;
  • le giustificazioni sono l’unica sede utile per chiarire i dati; una volta conclusa la verifica, non è possibile integrare o correggere l’offerta;
  • la stazione appaltante non è tenuta a svolgere verifiche esterne per scovare errori non evidenti;
  • le istanze di autotutela successive all’esclusione non possono incidere sulla legittimità del provvedimento.
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