Se gli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati nell’offerta economica risultano incongrui, è possibile rimodularli nella fase di verifica dell’anomalia?
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4896 del 5 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento sui limiti della giustificazione ex post dei costi per la sicurezza aziendale, richiamando principi inderogabili del D.Lgs. n. 36/2023 e confermato l’automatismo dell’esclusione in caso di incongruità.
Non è ammessa alcuna compensazione o rimodulazione in sede di verifica dell’anomalia, salvo errori materiali ictu oculi riconoscibili o eventi sopravvenuti.
Il quadro normativo di riferimento frutto della pronuncia del Consiglio di Stato ha preso in considerazione:
- l’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 che dispone obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza, pena l’esclusione;
- l’art. 110, comma 5, lett. c) per cui l’esclusione dell’offerta è automatica se tali oneri risultano incongrui;
- l’art. 41, co. 14, D.Lgs. n. 36/2023 che dispone il divieto di ribasso sul costo della manodopera e della sicurezza restando ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
La separata e congrua indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza non è una formalità né una semplice voce economica tra le altre, ma un presidio di legalità e tutela del lavoro. Il legislatore, prima con il D.Lgs. 50/2016 e poi con il nuovo Codice, ha voluto rafforzare l’obbligo di trasparenza e responsabilità in materia di sicurezza, sottraendo questa voce a qualsiasi ambiguità o rimodulazione discrezionale.
Non è sufficiente che l’offerta complessiva sia sostenibile: ciò che conta è che l’operatore economico dimostri sin da subito di avere piena consapevolezza dell’impatto dei costi della sicurezza sulla propria organizzazione. Qualsiasi tentativo di rimediare ex post a una sottostima, anche se motivato da meri errori di imputazione contabile, è precluso.
Di.sa. ribadisce che, le stazioni appaltanti, a loro volta, sono tenute ad applicare in modo vincolato l’esclusione nei casi previsti dalla legge, senza margini di discrezionalità.