Di fronte alla digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti, le piattaforme di e-procurement non sono più un semplice strumento di supporto, ma il luogo esclusivo in cui si formano, si trasmettono e si cristallizzano le offerte.

Quindi da un lato è bene ricordare il principio di autoresnbponsabilità dell’operatore economico, chiamato a usare correttamente gli strumenti digitali, a rispettare regole tecniche, manuali operativi e tempistiche di sistema; dall’altro, i principi della fiducia e del risultato, che impongono alla stazione appaltante di non trasformare la tecnologia in una barriera all’accesso, né in un fattore di esclusione meramente formale.

La norma sulla digitalizzazione chiarisce che le piattaforme non possono impedire o limitare la partecipazione, né alterare la parità di accesso ma, soprattutto, impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione anche in caso di malfunzionamenti, pur temporanei, prevedendo, se necessario, sospensione e proroga dei termini.

In conclusione, Di.sa. rammenta questi punti fondamentali per chi opera nelle gare digitali:

  • l’autoresponsabilità dell’operatore non copre i rallentamenti anomali del sistema, anche se non qualificabili come malfunzionamenti conclamati;
  • il caricamento tempestivo dei documenti è elemento decisivo, anche se l’invio finale non si perfeziona per cause tecniche;
  • il rischio degli esiti anomali della piattaforma ricade sulla stazione appaltante, specie in presenza di log che documentano tempi di risposta irragionevoli;
  • l’invito ad agire con anticipo non può trasformarsi in una clausola di esonero generalizzato di responsabilità della SA sul funzionamento della piattaforma.

 

 

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