L’ANAC con la delibera del 14 gennaio 2025, n. 9, ribadisce che, perché si possa applicare l’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 5, lett. a) del codice, la sanzione interdittiva, dell’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001, deve essere esecutiva, per cui qualora venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva.

In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve invece valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive.

Per moderare le cause di esclusione di cui all’art. 94 (ad eccezione del comma 6) e all’art. 95 (ad eccezione del comma 2), il legislatore ha previsto infatti che l’operatore economico possa adottare misure di self cleaning per dimostrare la sua affidabilità, consistenti:

  • nell’avere risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito;
  • nell’avere chiarito i fatti e le circostanze collaborando con le autorità;
  • nell’adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Di.sa. ricorda però che la decisione finale sulla sufficienza di tali misure spetta esclusivamente alla stazione appaltante.

 

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