La norma prevede che la stazione appaltante indichi nei documenti di gara il contratto collettivo applicabile, individuato tra quelli maggiormente rappresentativi per il settore e l’ambito territoriale, ma consente al concorrente di applicarne uno diverso, a condizione che ne dimostri l’equivalenza sotto il profilo delle tutele economiche e normative.
Il TAR ha precisato che il contratto collettivo applicato all’appalto, sia esso quello indicato dalla stazione appaltante o quello scelto dal concorrente con dichiarazione di equivalenza, non rappresenta un elemento accessorio dell’offerta. Al contrario, esso incide in modo diretto sulla struttura dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto economico complessivo della proposta.
Ciò significa che la scelta del CCNL deve essere definita in modo completo e definitivo già in sede di partecipazione alla gara e non può essere oggetto di modifiche successive.
Modificare il CCNL significa, in sostanza, modificare l’offerta, con inevitabili ricadute sulla comparabilità tra le proposte presentate in gara.
Il TAR ha escluso in modo netto la possibilità di intervenire sulla scelta del contratto collettivo dopo la presentazione dell’offerta, chiarendo che non si tratta di un semplice chiarimento, ma di una modifica sostanziale dell’offerta.
Di.sa. ribadisce che la scelta del CCNL e la dichiarazione di equivalenza devono essere definite in modo completo e definitivo già in sede di gara, perché incidono direttamente sulla struttura dei costi della manodopera. Proprio per questo non sono ammesse correzioni o adeguamenti successivi, che finirebbero per alterare la comparabilità delle offerte e l’equilibrio concorrenziale della procedura.