Il TAR Puglia con la sentenza dell’8 aprile 2025, n. 618, ha annullato l’aggiudicazione in favore di un operatore economico che aveva proposto l’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla SA, senza presentare la dichiarazione di equivalenza e senza che la stazione appaltante la richiedesse.

Il comma 3 dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 consente all’operatore economico di indicare in sede di offerta un contratto collettivo nazionale differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, a condizione che tale contratto garantisca tutele equivalenti, sia sotto il profilo economico che normativo. Questa facoltà, tuttavia, richiede una esplicita dichiarazione di equivalenza a corredo dell’offerta.

Il comma 4 rafforza l’obbligo a carico della stazione appaltante, prevedendo che prima dell’aggiudicazione debba:

  • acquisire la dichiarazione di impegno all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure
  • acquisire la dichiarazione di equivalenza delle tutele,
  • verificarla, anche ai sensi dell’art. 110, in conformità all’allegato I.01.6 del Codice (così come introdotto dal d.lgs. correttivo n. 209/2024).

Ne deriva che la verifica di equivalenza non è un atto discrezionale né eventuale, ma un adempimento doveroso, da condurre con rigore istruttorio e documentale, attraverso la valutazione comparativa tra i due contratti sotto il profilo delle retribuzioni minime, dei trattamenti integrativi, degli istituti normativi e previdenziali applicati.

Di.sa. ribadisce che, tenendo conto che la norma ha carattere imperativo e impone all’amministrazione l’acquisizione e la verifica della dichiarazione di equivalenza prima dell’aggiudicazione, l’omissione di tale passaggio costituisce vizio insanabile del procedimento, anche in assenza di una puntuale contestazione del merito delle tutele retributive e normative offerte dal contratto applicato.

 

 

Share This