La sentenza del TAR Campania 23 giugno 2025, n. 4698 ricorda il ruolo, in sede di verifica di congruità, dei nuovi costi della manodopera derivanti da contratti collettivi e tabelle aggiornate, anche se successivi alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Sulla base di quanto indicato all’art. 41, comma 13, nel procedimento di verifica dell’anomalia, l’Amministrazione deve valutare anche i costi derivanti dalla nuova contrattazione collettiva, in quanto destinati a trovare applicazione nella fase esecutiva del contratto.

La valutazione dell’offerta, spiega il giudice, non può cristallizzarsi al momento dell’apertura delle buste, ma deve tenere conto dell’evoluzione normativa e contrattuale prevedibile, proprio per evitare che un’offerta apparentemente sostenibile si riveli inattuabile nella pratica.

Ne deriva quindi che anche in presenza di una base d’asta calcolata su dati precedenti, la S.A. è tenuta a rivalutare la tenuta economica dell’offerta alla luce degli aggiornamenti sopravvenuti.

Conclude quindi il TAR che, in presenza di sopravvenienze normative o contrattuali che incidono sul costo del lavoro, come il rinnovo di un CCNL o la pubblicazione di nuove tabelle ministeriali:

  • non è sufficiente il richiamo ai parametri progettuali pregressi per escludere anomalie;
  • è obbligatorio valutare l’impatto dei nuovi livelli retributivi nella fase di verifica della congruità dell’offerta;
  • la sostenibilità dell’offerta va rapportata all’effettivo costo del personale impiegato, secondo il CCNL vigente in esecuzione.

 

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