Offerta economica e nuovo CCNL: il TAR impone la verifica dei costi aggiornati della manodopera

Quando l’offerta economica può dirsi congrua se nel frattempo è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale? La Stazione Appaltante può ignorare i nuovi minimi salariali? E che ruolo hanno le tabelle ministeriali sopravvenute?

In un contesto in cui la sostenibilità economica delle offerte rappresenta sempre più il crocevia tra concorrenza e affidabilità dell’esecuzione, la sentenza del TAR Campania 23 giugno 2025, n. 4698 ricorda il ruolo, in sede di verifica di congruità, dei nuovi costi della manodopera derivanti da contratti collettivi e tabelle aggiornate, anche se successivi alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Verifica congruità e costi manodopera: il TAR sull’applicazione dei nuovi CCNL

Il ricorso riguardava l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in favore di un operatore economico che, secondo la ricorrente, avrebbe presentato un’offerta anomala per mancata copertura dei costi minimi salariali. La contestazione si basava sull’entrata in vigore di un nuovo CCNL per il personale nel settore dell’appalto, sottoscritto nel 2024, e sulle correlate nuove tabelle ministeriali.

Una tesi condivisa dal TAR: il giudice ha accertato che la Stazione Appaltante, pur essendo a conoscenza del nuovo contratto collettivo, aveva consapevolmente escluso le relative variazioni retributive dalla verifica di congruità. Una condotta ritenuta illegittima, in quanto l’esecuzione dell’appalto si sarebbe svolta proprio nel periodo di efficacia del nuovo CCNL.

Secondo il Collegio, la verifica di anomalia non può essere ancorata unicamente ai parametri progettuali vigenti al momento dell’indizione della gara, ma deve proiettarsi in avanti, considerando gli elementi prevedibilmente applicabili in fase esecutiva.

 

Costi della manodopera e congruità: cosa prevede il Codice Appalti

A conferma dell’impostazione seguita dal TAR Campania, è utile richiamare l’art. 41 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), che disciplina in maniera puntuale i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica e le modalità di determinazione dell’importo a base di gara, ponendo un accento particolare sul costo della manodopera.

Il comma 13 stabilisce che: “Il costo del personale è scorporato dall’importo assoggettato al ribasso e deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto dei minimi salariali definiti dai contratti collettivi di settore.” La norma chiarisce inoltre che il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle ministeriali elaborate dal Ministero del Lavoro o, in mancanza, dei contratti collettivi di riferimento.

Questa disposizione assume particolare rilievo non solo in fase di progettazione e predisposizione del bando, ma anche – come evidenziato dalla sentenza – in sede di verifica della congruità dell’offerta, la quale non può prescindere dai valori retributivi che troveranno applicazione nella fase di esecuzione.

 

La sentenza del TAR

Sulla base di quanto indicato quindi all’art. 41, comma 13, nel procedimento di verifica dell’anomalia, l’Amministrazione deve valutare anche i costi derivanti dalla nuova contrattazione collettiva, in quanto destinati a trovare applicazione nella fase esecutiva del contratto.

La valutazione dell’offerta, spiega il giudice, non può cristallizzarsi al momento dell’apertura delle buste, ma deve tenere conto dell’evoluzione normativa e contrattuale prevedibile, proprio per evitare che un’offerta apparentemente sostenibile si riveli inattuabile nella pratica.

Ne deriva quindi che anche in presenza di una base d’asta calcolata su dati precedenti, la S.A. è tenuta a rivalutare la tenuta economica dell’offerta alla luce degli aggiornamenti sopravvenuti.

 

Conclusioni operative: cosa devono fare le stazioni appaltanti?

Conclude quindi il TAR che, in presenza di sopravvenienze normative o contrattuali che incidono sul costo del lavoro, come il rinnovo di un CCNL o la pubblicazione di nuove tabelle ministeriali:

  • non è sufficiente il richiamo ai parametri progettuali pregressi per escludere anomalie;
  • è obbligatorio valutare l’impatto dei nuovi livelli retributivi nella fase di verifica della congruità dell’offerta;
  • la sostenibilità dell’offerta va rapportata all’effettivo costo del personale impiegato, secondo il CCNL vigente in esecuzione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con l’invito alla SA a procedere nuovamente con la valutazione della congruità dell’offerta sulla base del nuovo CCNL e delle nuove tabelle ministeriali sul costo del lavoro.

 

lavoripubblici 

 

 

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