Offerta economica: il TAR sullo scorporo dei costi della manodopera
La questione relativa all’inclusione o allo scorporo dei costi della manodopera dall’offerta economica è sicuramente una tra le più delicate che gli operatori si trovano ad affrontare durante le procedure di gara e il rischio di esclusione, nel caso di errata interpretazione della lex specialis, è sempre in agguato.
Costi della manodopera: si possono scorporare dall’offerta?
Una delle cause più frequenti di anomalia dell’offerta, per esempio, è il ribasso operato al netto dei costi della manodopera: una prassi che, spiega il TAR Lazio con la sentenza del 29 luglio 2025, n. 14968, giustifica pienamente la decisione presa dalla Stazione Appaltante di escludere un’offerta per errata applicazione dell’art. 41, comma 14 del d.Lgs. n. 36/2023.
La questione attiene il ricorso presentato da un RTI che, pur avendo ottenuto il primo posto nella graduatoria provvisoria, era risultato destinatario di un subprocedimento di verifica per anomalia. In particolare, l’esclusione è stata disposta per incongruità dell’offerta economica, ritenuta priva della necessaria chiarezza e coerenza rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.
Le imprese ricorrenti avevano formulato un’offerta che – sebbene conforme alle stringhe della piattaforma telematica – scorporava i costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, indicando tali costi in una sezione distinta, insieme agli oneri di sicurezza aziendali. Secondo l’operatore, tale struttura era coerente con il dato normativo e con la lex specialis, che indicava come “ribassabili” anche i costi della manodopera.
A seguito dell’attivazione del subprocedimento di verifica, le giustificazioni fornite dall’ATI non sono state ritenute sufficienti. Da qui l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria e la nuova aggiudicazione all’operatore successivo in graduatoria.
Ne è scaturito il ricorso, che il TAR ha respinto sulla base dell’interpretazione sistematica dell’art. 41, comma 14, del Codice Appalti.
Costi della manodopera: l’art. 41, comma 14 del Codice Appalti
Nel valutare la questione, il TAR si è soffermato sulla corretta lettura dell’art. 41, comma 14, chiarendo che: “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso”, ma ciò non significa che possano essere esclusi dall’importo complessivo dell’offerta.
Al contrario, devono essere analiticamente indicati e – se oggetto di ribasso – giustificati puntualmente, con particolare attenzione alla congruità rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Ciò significa che il ribasso sulla manodopera è consentito e che per scorporo dalla base di gara si intende la previsione secondo cui, in accordo con l’ultimo periodo del co. 14 dell’art. 41, il relativo importo va indicato nell’offerta e in caso di ribasso sarà assoggettato a verifica di congruità.
Tale lettura è conforme:
- alla ratio della norma, che tutela il lavoro e la trasparenza della formazione del prezzo;
- ai principi generali di par condicio e di concorrenza;
- alla giurisprudenza amministrativa, che da tempo sottolinea l’obbligo di motivazione nei casi di ribasso sulla manodopera.
Vediamo quali risvolti ha avuto l’interpretazione della norma nel caso in esame.
La sentenza del TAR
Secondo quanto previsto dalla norma, i giudici hanno spiegato che:
- l’offerta economica deve comprendere anche i costi della manodopera, che – pur indicati separatamente – concorrono alla determinazione del valore economico complessivo;
- non è possibile scorporare i costi della manodopera e “sottrarli” all’offerta, dichiarando un importo parziale: ciò integra una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, impedendo qualsiasi integrazione postuma in fase di verifica;
- il ribasso può riguardare anche i costi della manodopera, ma in tal caso deve essere motivato in base a una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto espressamente dal comma 14 dell’art. 41.
Il ricorso è stato quindi respinto. In particolare, l’esclusione dell’ATI è stata ritenuta legittima, chiarendo alcuni passaggi fondamentali per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti:
- non è consentita una formulazione “parziale” dell’offerta, che non comprenda i costi della manodopera nell’importo complessivo.
- il ribasso sulla manodopera è ammesso, ma richiede giustificazioni dettagliate, fondate su elementi organizzativi concreti.
- l’errore nella formulazione dell’offerta non è sanabile, né può essere corretto con riferimento all’intento dichiarato o al comportamento della stazione appaltante.
- il disciplinare conforme all’art. 41, comma 14, è pienamente legittimo, anche laddove imponga la dichiarazione analitica dei costi in una sezione separata dell’offerta.