Vediamo il caso di una procedura di gara in cui il disciplinare aveva previsto in modo espresso e inequivoco che l’offerta economica dovesse essere formulata mediante un ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, specificando chiaramente che tale modalità costituiva requisito essenziale a pena di esclusione.

Uno degli operatori economici che aveva partecipato alla procedura aveva impostato l’offerta in modo difforme rispetto a quanto richiesto; invece di indicare il ribasso percentuale, aveva infatti espresso direttamente un valore assoluto, cioè il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della prestazione.

L’offerta risultava comunque intellegibile, dato che il prezzo era chiaramente indicato e, con un’operazione matematica, si sarebbe potuto risalire al ribasso percentuale. Il problema però è che la modalità di espressione non rispettava quanto imposto dalla lex specialis.

Attenendosi alla previsione del disciplinare, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione del concorrente, ritenendo che non si trattasse di un’irregolarità sanabile, ma di una difformità sostanziale rispetto alle regole di gara.

Convertire un valore assoluto in un ribasso percentuale non significa correggere un refuso, ma intervenire sulla struttura stessa dell’offerta.

Anche il TAR ha ribadito che se il disciplinare richiede il ribasso percentuale, l’offerta formulata come prezzo complessivo non è semplicemente irregolare, ma non conforme alla struttura della gara, e per questo deve essere esclusa.

Il ricorso dell’operatore è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante e, quindi, l’esclusione del concorrente.

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