La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22 gennaio 2026, n. 609, conferma che, in caso in cui venga rilevata la presenza di lavoratori irregolari all’interno di un cantiere, il punteggio della patente a crediti viene decurtato già nella fase ispettiva e non quando l’accertamento diviene definitivo.
Con l’introduzione del nuovo comma 7-bis dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il legislatore ha previsto che, per alcune specifiche violazioni, la perdita dei punti avvenga a seguito della semplice notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza.
La nota chiarisce che qualora intervengano successivamente provvedimenti che incidono sull’efficacia del verbale, come un’ordinanza di archiviazione o l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione da parte dell’autorità giudiziaria, i crediti decurtati devono essere riassegnati.
La decurtazione è pari a 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di impiego in nero e senza alcuna distinzione legata alla gravità temporale dell’irregolarità.
In presenza dell’aggravante prevista dall’art. 3, comma 3-quater, si aggiunge un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore.
Le decurtazioni secondo il nuovo assetto si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026.
Di.sa. ricorda che, per gli illeciti commessi prima di tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, che subordinavano la decurtazione all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione e alla sua definitività.