Patente a crediti e lavoro nero: quando scatta la decurtazione dei punti
In caso in cui venga rilevata la presenza di lavoratori irregolari all’interno di un cantiere, il punteggio della patente a crediti viene decurtato già nella fase ispettiva e non quando l’accertamento diviene definitivo.
La conferma arriva con la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22 gennaio 2026, n. 609, evidenziando come il sistema si muova sempre più verso l’utilizzo della patente a crediti come leva immediata e non più solo eventuale mezzo di contrasto al lavoro nero.
Lavoro nero: nuova nota INL sulla decurtazione dei crediti
Il documento chiarisce la portata delle novità introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, che hanno inciso in modo puntuale sull’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, introducendo il comma 7-bis e riscrivendo, in parte, l’Allegato I-bis.
Nel dettaglio, le novità riguardano:
- il momento in cui la decurtazione dei crediti diventa operativa;
- la struttura stessa delle violazioni in materia di lavoro sommerso;
- la logica di calcolo dei punti da sottrarre, sganciata dai meccanismi di “contenimento” tipici della disciplina previgente.
Con la nota vengono chiariti questi passaggi che dovranno essere applicati direttamente dagli organi di vigilanza, dati gli effetti immediati che producono nel rapporto tra accertamento ispettivo, procedimento sanzionatorio e perdita dei crediti.
Quadro normativo di riferimento
La patente a crediti è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nell’ambito delle misure di rafforzamento della tutela della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
La disposizione ha previsto l’obbligo, per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri, di essere in possesso di una patente rilasciata in formato digitale, inizialmente dotata di un punteggio prefissato.
Il sistema è costruito in modo dinamico: il punteggio può essere incrementato o decurtato in funzione del comportamento dell’operatore economico e delle violazioni accertate in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.
L’operatività concreta della patente a crediti è stata demandata a specifici decreti attuativi, in particolare al D.M. 18 settembre 2024, che ha disciplinato modalità di rilascio, contenuti informativi, criteri di attribuzione e gestione dei crediti, nonché i casi di sospensione e revoca.
A tale disciplina si affianca il sistema delle decurtazioni, definito dall’Allegato I-bis al d.lgs. n. 81/2008, che individua le violazioni rilevanti e il numero di crediti da sottrarre.
Successivamente, il decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, è intervenuto nuovamente sull’art. 27, introducendo il comma 7-bis e modificando l’Allegato I-bis, con particolare riferimento alle violazioni in materia di lavoro irregolare. L’intervento ha inciso non solo sulla quantificazione delle decurtazioni, ma anche sul momento in cui la perdita dei crediti diventa operativa, anticipandone gli effetti alla fase ispettiva.
Quando scatta la decurtazione
Il chiarimento forse più rilevante contenuto nella nota riguarda il momento esatto in cui la decurtazione dei crediti diventa operativa.
Con l’introduzione del nuovo comma 7-bis dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il legislatore ha previsto che, per alcune specifiche violazioni – tra cui quelle in materia di lavoro nero – la perdita dei punti avvenga a seguito della semplice notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza.
La nota sottolinea che per gli illeciti amministrativi in materia di lavoro sommerso commessi dal 1° gennaio 2026, non è più necessario attendere né l’ordinanza ingiunzione né la sua definitività. Il verbale unico di accertamento e notificazione diventa, ai soli fini della patente a crediti, un vero e proprio accertamento definitivo.
Questo passaggio segna una discontinuità importante rispetto alla disciplina previgente. Tradizionalmente, infatti, la decurtazione dei punti era legata all’esito finale del procedimento amministrativo, in una logica di progressione composta da:
- accertamento ispettivo;
- eventuale diffida;
- ordinanza ingiunzione;
- definitività del provvedimento.
Con il nuovo assetto, questa sequenza resta valida sul piano sanzionatorio, ma non lo è più sul piano della patente a crediti. La perdita dei punti si sgancia dall’esito finale del procedimento e si colloca in una fase molto più anticipata, incidendo immediatamente sulla posizione dell’impresa.
La nota chiarisce che qualora intervengano successivamente provvedimenti che incidono sull’efficacia del verbale, come un’ordinanza di archiviazione o l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione da parte dell’autorità giudiziaria, i crediti decurtati devono essere riassegnati.
Punti da decurtare: le novità dell’Allegato I-bis
Il secondo chiarimento di peso riguarda la riscrittura dell’Allegato I-bis del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alle violazioni in materia di lavoro sommerso.
Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 159/2025, le precedenti fattispecie autonome (numeri 21, 22 e 23) sono state accorpate in un’unica previsione, oggi collocata al punto 21 dell’Allegato. Questo comporta un cambio radicale nella logica di calcolo dei punti da decurtare.
La decurtazione è pari a 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di impiego in nero e senza alcuna distinzione legata alla gravità temporale dell’irregolarità.
Il focus si sposta quindi dal tempo di utilizzo del lavoratore alla mera presenza del rapporto irregolare, rafforzando la funzione deterrente della misura.
L’aggravante: quando i punti persi aumentano ancora
A questo meccanismo base si affianca l’ulteriore previsione contenuta nel punto 24 dell’Allegato I-bis. In presenza dell’aggravante prevista dall’art. 3, comma 3-quater, si aggiunge un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore.
Perché non vale il “tetto massimo” della decurtazione
Uno dei passaggi più delicati riguarda l’inapplicabilità del limite generale previsto dall’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008.
In caso di più lavoratori irregolari, la perdita dei crediti cresce in modo proporzionale, senza alcun meccanismo di contenimento automatico.
La disciplina transitoria
Le decurtazioni secondo il nuovo assetto si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026.
Per gli illeciti commessi prima di tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, che subordinavano la decurtazione all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione e alla sua definitività.
Nei verbali “misti”, gli ispettori dovranno distinguere chiaramente le contestazioni soggette al nuovo regime ed evidenziare quelle per cui la decurtazione consegue solo all’ordinanza ingiunzione definitiva.
Infine, la decurtazione dei crediti viene materialmente effettuata dai referenti PAC, sulla base dei verbali, delle ordinanze ingiunzione definitive o delle sentenze passate in giudicato.
Conclusioni
Nel suo complesso, la nota segna un cambio di passo evidente nell’utilizzo della patente a crediti in relazione al lavoro nero.
Emergono tre elementi:
- l’anticipazione degli effetti, con la decurtazione che scatta già al verbale;
- la proporzionalità per lavoratore, senza tetti massimi automatici;
- la centralità della fase ispettiva come snodo critico per l’impresa.
Il lavoro irregolare non è più solo un illecito da sanare a valle, ma un fattore che può incidere immediatamente sulla capacità dell’azienda di operare.
Questo comporta non solo il rispetto degli adempimenti formali da parte delle imprese, ma soprattutto attenzione alla tracciabilità reale dei rapporti di lavoro e al controllo dell’organizzazione del cantiere.