Qualificazione SOA e costi della sicurezza: il MIT chiarisce cosa conta davvero

Nel calcolo dell’importo di gara utile ai fini della qualificazione SOA vanno inclusi anche i costi della sicurezza? Il fatto che siano scorporati e non soggetti a ribasso li rende irrilevanti ai fini della classifica richiesta? Oppure continuano a incidere sull’importo complessivo dei lavori e, quindi, sulla soglia di qualificazione necessaria per partecipare alla procedura?

Il MIT su scorporo dal ribasso e qualificazione

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3883 dell’11 dicembre 2025, ha chiarito come debba essere letto il rapporto tra importo a base di gara, scorporo dei costi e classificazione SOA.

Il dubbio nasce dal combinato disposto di due norme centrali del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti):

  • da un lato, l’art. 41, comma 14, che impone alla stazione appaltante di individuare e scorporare i costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso;
  • dall’altro, l’art. 2 dell’Allegato II.12, che disciplina la qualificazione degli operatori economici per categorie e classifiche, ancorandola agli importi dei lavori.

Il nodo interpretativo riguarda proprio questo aspetto, capire se i costi della sicurezza, pur scorporati dal ribasso, debbano essere considerati nel calcolo dell’importo rilevante ai fini della qualificazione SOA.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la posizione assunta dal Ministero, è utile circoscrivere con precisione il quadro normativo di riferimento, che in questo caso è composto dall’art. 41, commi 13 e 14, e dall’art. 2, commi 1 e 4, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

L’art. 41 del Codice disciplina la determinazione dei costi della manodopera e della sicurezza, chiarendo che, nei contratti di lavori e servizi, tali costi devono essere evidenziati separatamente negli atti di gara e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. La finalità è evidente (oltre che ribadita dalla giurisprudenza amministrativa): impedire che la competizione economica si traduca in una compressione di profili sensibili come la tutela dei lavoratori e la sicurezza nei cantieri, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Su un piano diverso si colloca, invece, l’art. 2 dell’Allegato II.12, che regola la qualificazione SOA. Qui il legislatore fa riferimento agli importi complessivi dei lavori, utilizzati per individuare le classifiche di qualificazione, senza distinguere tra quota ribassabile e quota non ribassabile. Le soglie di classifica sono costruite guardando all’entità dell’intervento nel suo insieme, quale parametro della capacità tecnica ed economica dell’operatore.

È proprio dal confronto tra queste due disposizioni — una riferita alla struttura dell’importo di gara, l’altra ai requisiti di accesso alla procedura — che nasce il quesito affrontato dal parere del MIT.

La risposta del MIT: sicurezza dentro la qualificazione

Il Supporto Giuridico del MIT risponde in modo chiaro, senza lasciare spazio a letture alternative.

Ai fini della qualificazione, ciascun operatore economico deve essere in possesso delle attestazioni SOA per una classifica che ricomprenda anche gli importi relativi ai costi della sicurezza. Il fatto che tali costi siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso non li rende estranei all’importo dei lavori rilevante per la qualificazione.

In altri termini:

  • i costi della sicurezza concorrono alla determinazione dell’importo utile ai fini della classifica SOA;
  • lo scorporo opera esclusivamente sul piano dell’offerta economica, non su quello dei requisiti di partecipazione.

La SOA, infatti, misura la capacità complessiva dell’impresa di eseguire l’intervento, e questa capacità non può che essere valutata sull’importo totale dei lavori, comprensivo anche delle lavorazioni e degli oneri legati alla sicurezza.

Analisi tecnica: due piani distinti da non sovrapporre

Il parere consente di chiarire un equivoco che, nella pratica, ricorre spesso: la sovrapposizione tra disciplina del ribasso e disciplina della qualificazione.

Sul piano della gara e dell’offerta, lo scorporo dei costi della sicurezza è funzionale a evitare che tali voci siano oggetto di competizione economica. Qui rileva l’importo ribassabile e la possibilità, per l’operatore, di giustificare il ribasso complessivo.

Sul piano della qualificazione, invece, lo scorporo non assume alcuna rilevanza. La verifica dei requisiti guarda all’importo complessivo dell’intervento, perché è su quell’importo che si misura l’affidabilità tecnica, organizzativa ed economica dell’impresa.

Escludere i costi della sicurezza dal calcolo della classifica significherebbe, in concreto, abbassare artificialmente la soglia di qualificazione, consentendo la partecipazione a operatori non adeguatamente qualificati rispetto all’entità reale dei lavori da eseguire.

Conclusioni operative

Il chiarimento del MIT serve soprattutto a rimettere ordine su alcuni aspetti che, nella pratica, continuano a creare confusione.

I costi della sicurezza non escono dal perimetro della qualificazione solo perché non sono ribassabili: vanno comunque considerati nel calcolo dell’importo rilevante ai fini della classifica SOA. Lo scorporo previsto dall’art. 41 riguarda esclusivamente la fase dell’offerta economica e incide sull’importo assoggettato a ribasso, non sulla verifica dei requisiti.

Ne deriva che la stazione appaltante, quando individua la classifica richiesta, deve guardare all’importo complessivo dei lavori, comprensivo anche degli oneri di sicurezza. Allo stesso modo, l’operatore economico non può limitarsi a valutare la sola quota ribassabile, ma deve verificare di essere qualificato per l’intero intervento messo a gara.

È una distinzione semplice, ma decisiva nella pratica: tenerla chiara evita errori nella costruzione degli atti di gara e riduce il rischio di contestazioni su uno dei profili più delicati del Codice dei contratti.

 

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